Psicologia Giuridica

Centro Cognitivo fornisce servizi a studi legali, aziende e privati che necessitano di consulenze e perizie psicologiche per tutti gli usi consentiti dalla legge.

 

 

Art. 201.

(Consulente tecnico di parte)

Il giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.

Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell’articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

Codice di Procedura Civile

Il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) è un esperto con specifiche competenze tecniche professionali, nominato dal giudice per operare una valutazione all’interno di un procedimento o di un’indagine. Il soggetto coinvolto nel procedimento può altresì nominare un suo consulente di parte (CTP) che può:

  • Esprimere dei pareri tecnici sia al giudice responsabile del procedimento sia al Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal giudice potendo eventualmente suggerire a quest’ultimo altre strategie di lavoro o altre interpretazioni dei dati raccolti.
  • Redigere, al termine delle operazioni peritali,  una propria relazione nella quale può portare le proprie valutazioni sul materiale raccolto.
  • Aiutare l’avvocato durante le operazioni peritali ed il processo a meglio comprendere, da un punto di vista psicologico, i dati raccolti.
  • Nel caso in cui siano coinvolti minori, come accade nei procedimenti per l’affidamento dei figli, può vigilare sull’operato del CTU nominato dal giudice eventualmente assistendo a tutte le operazioni peritali che vengono svolte sul minore o sulla sua famigli.

La CTP, seppur di parte, deve essere sempre “pro veritate”, ovvero realizzata  nell’interesse dei pazienti e  nel rispetto della deontologia professionale.

 

Di cosa si occupa Centro Cognitivo

Il Centro si occupa dell’accertamento del danno psichico, delle competenze genitoriali e di tutte gli altri aspetti psicologici giuridicamente rilevanti , attraverso modalità che garantiscano validità ed attendibilità dei risultati.

La metodologia adottata al Centro prevede:

  • Colloqui clinici;
  • Colloqui con i familiari e persone significative dell’ambiente di vita;
  • Valutazione testistica operata attraverso strumenti  psicodiagnostici che godono di buona attendibilità e ampiamente utilizzati all’interno della comunità scientifica.
  • Analisi di eventuale documentazione pertinente.

Dall’analisi e integrazione dei dati raccolti attraverso questi strumenti di indagine, si otterrà un elaborato che permetterà di rappresentare dettagliatamente la realtà psicologica, psicopatologica e sociale del soggetto esaminato.

 

 

Separazioni, divorzi e affidamento

Nei casi di separazioni non consensuali spesso il Giudice, per tutelare e proteggere l’interesse del minore, nomina un Consulente Tecnico d’Ufficio per valutare quale sia la soluzione affidataria più serena e più adatta per i figli al fine di garantirne il sano sviluppo psico-fisico. Quando il giudice chiede a un esperto una consulenza tecnica, è diritto delle parti nominare periti di loro fiducia (CTP – Consulente Tecnico di Parte)

La consulenza tecnica si occupa in genere di osservare e valutare le competenze genitoriali, la relazione genitori figli, la condizione psicologica del minore.

Danno biologico di natura psichica

 

Il danno biologico (risarcibile in base agli art 2059 c.c. e art 32 Cost.) consiste nella menomazione dell’integrità psicofisica della persona. Il danno biologico, per essere tale, ha come presupposto l’insorgenza di una condizione patologica nello stato di salute, suscettibile di accertamento medico-legale.

Nello specifico il danno biologico di natura psichica consiste nella riduzione, menomazione, temporanea o permanente, di una o più funzioni della psiche della persona con conseguente impedimento dell’espressione della propria personalità nel mondo esterno ostacolando altresì lo svolgimento delle consuete attività di vita del soggetto, intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti riguardanti la sfera affettiva, familiare, sociale, sportiva ecc.

Il danno psichico deve essere diagnosticato tramite consulenza tecnica effettuata da professionisti, psicologi o psichiatri forensi, e ricondotto all’evento lesivo che l’ha causato.

Il risarcimento del danno biologico di natura psichica può essere richiesto a seguito di eventi di natura traumatica tra cui:

 

  • Danno psichico da menomazione fisica

Menomazioni somatiche di natura post-traumatica possono dar luogo ad un’ampia gamma di disturbi psichici quali disturbi d’ansia, disturbi dell’umore, disturbo algico etc.

  • Danno psichico da lutto

La Corte Costituzionale con sentenza n. 372/94 ha ritenuto risarcibile il danno psichico a seguito della morte di un familiare vittima di un fatto illecito se il decesso ha inciso sulla salute del congiunto che può sviluppare disturbi d’ansia, disturbi dell’umore, disturbi deliranti etc.

  • Danno psichico da mobbing

Il mobbing consiste di comportamenti vessatori/persecutori, deliberatamente voluti e ripetuti nel tempo, messi in atto dal datore di lavoro, dai superiori o dai colleghi in maniera subdoli o al contrario, apertamente conflittuale, allo scopo di espellere la vittima dall’ambiente di lavoro.

Le conseguenze in genere sono:

– comparsa di sintomi emotivi quali ansia, depressione, attacchi di panico, isolamento, ossessioni e depersonalizzazione;

– comparsa di sintomi psico-somatici quali: cefalea, vertigini, tachicardia, disturbi gastrointestinali, alterazioni del sonno, delle funzioni sessuali,

– disturbi del comportamento quali: tendenza alla passività, mancanza di appetito, gesti auto o etero aggressivi, abuso di alcol o farmaci.

  • Danno da stalking

Lostalkingè una strategia di molestie a distanza; non si concretizza in un atto isolato, ma in una vera e propria persecuzione della vittima.

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